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D.Lvo 23/01/2002 n. 10b) per la garanzia che, al momento del rilascio del certificato, il firmatario identificato nel certificato qualificato detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato c) la garanzia che i dati per la creazione della firma e i dati per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il fornitore di servizi di certificazione generi entrambi, a meno che il prestatore di servizi di certificazione provi di aver agito senza negligenza. 2. Gli Stati membri provvedono almeno a che il prestatore di servizi di certificazione che rilascia al pubblico un certificato come certificato qualificato sia responsabile, nei confronti di entità o di persone fisiche o giuridiche che facciano ragionevole affidamento sul certificato, dei danni provocati, per la mancata registrazione della revoca del certificato, a meno che provi di aver agito senza negligenza. 3. Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di certificazione possa indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato, purchè tali limiti siano riconoscibili da parte dei terzi. Il prestatore di servizi di certificazione deve essere esentato dalla responsabilità per i danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti nello stesso. 4. Gli Stati membri provvedono affinchè un prestatore di servizi di certificazione abbia la facoltà di indicare nel certificato qualificato un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato, purchè tali limiti siano riconoscibili da parte dei terzi. Il prestatore di servizi di certificazione non è responsabile dei danni risultanti dal superamento di detto limite massimo. 5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori 8. Art. 7 (Aspetti internazionali). 1. Gli Stati membri provvedono a che i certificati rilasciati al pubblico come certificati qualificati da un prestatore di servizi di certificazione stabilito in un Paese terzo siano riconosciuti giuridicamente equivalenti ai certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione stabilito nella Comunità, in presenza di una delle seguenti condizioni a) il prestatore di servizi di certificazione possiede i requisiti di cui alla presente direttiva e sia stato accreditato in virtù di un sistema di accreditamento facoltativo stabilito in uno Stato membro, oppure b) il certificato è garantito da un prestatore di servizi di certificazione stabilito nella Comunità, in possesso dei requisiti di cui alla presente direttiva, oppure c) il certificato o il prestatore di servizi di certificazione è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 2. Al fine di agevolare servizi di certificazione transfrontalieri con Paesi terzi e il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche avanzate che hanno origine in Paesi terzi, la Commissione presenta, se del caso, proposte miranti all'effettiva attuazione di norme e di accordi internazionali applicabili ai servizi di certificazione. In particolare, ove necessario, essa presenta al Consiglio proposte relative a mandati per la negoziazione di accordi bilaterali e multilaterali con Paesi terzi e organizzazioni internazionali. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata. 3. Ogniqualvolta la Commissione è informata di difficoltà che le imprese comunitarie incontrano riguardo all'accesso al mercato di Paesi terzi, essa può, se necessario, presentare al Consiglio proposte in merito a un appropriato mandato di negoziato per ottenere diritti paragonabili per le imprese comunitarie in tali Paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata. Le misure adottate a norma di questo paragrafo lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in materia. Art. 8 (Protezione dei dati). 1. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di certificazione e gli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento o della supervisione si conformino alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati. 2. Gli Stati membri consentono a un prestatore di servizi di certificazione che rilascia certificati al pubblico di raccogliere dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono. 3. Fatti salvi gli effetti giuridici che la legislazione nazionale attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non vietano al prestatore di servizi di certificazione di riportare sul certificato uno pseudonimo in luogo del nome del firmatario. Art. 9 (Comitato). 1. La Commissione è assistita da un "comitato per la firma elettronica , in prosieguo denominato "il comitato . 2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'art. 8 della stessa. Il periodo di cui all'art. 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Art. 10 (Compiti del comitato). Il comitato precisa i requisiti di cui agli allegati della presente direttiva, i criteri di cui all'art. 3, paragrafo 4 e le norme generalmente riconosciute per i prodotti di firma elettronica istituite e pubblicate a norma dell'art. 3, paragrafo 5, secondo la procedura di cui all'art. 9, paragrafo 2. Art. 11 (Notificazione). 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le seguenti informazioni a) sistemi di accreditamento facoltativi nazionali ed ogni requisito supplementare a norma dell'art. 3, paragrafo 7 b) nomi e indirizzi degli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento e della supervisione nonchè degli organismi di cui all'art. 3, paragrafo 4 c) i nomi e gli indirizzi di tutti i prestatori di servizi di certificazione nazionali accreditati. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e le loro eventuali variazioni sono notificate agli Stati membri al più presto. Art. 12 (Riesame). 1. Entro il 19 luglio 2003 la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. 2. Nel riesame si valuta, tra l'altro, se l'ambito di applicazione della presente direttiva debba essere modificato per tener conto dei progressi tecnologici, dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi giuridici. La relazione include in particolare una valutazione, sulla base dell'esperienza acquisita, degli aspetti relativi all'armonizzazione. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative. Art. 13 (Attuazione). 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 19 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.". -Si riporta l'art. 7, comma 6, della Legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998): "6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.". - Si riporta l'art. 146 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): "Art. 146 (Vigilanza sui sistemi di pagamento). 1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.". -Si riporta l'articolo unico del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2001 (Istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie): "Art. 1. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. 2. Il Dipartimento di cui al comma 1 è struttura di supporto al Ministro per l'innovazione e le tecnologie ai fini del coordinamento delle politiche di promozione dello sviluppo della società dell'informazione, nonchè delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. In particolare il Dipartimento cura il supporto per: la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che si traduca in piani di azione e progetti coordinati; l'elaborazione, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, a riorientare i servizi resi ai cittadini e alle imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie; l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la verifica del piano d'azione "governo elettronico ; l'impulso, l'indirizzo e il coordinamento dei progetti innovativi che, attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi, riguardano le attività di più amministrazioni; l'assistenza alle singole amministrazioni per la progettazione e la realizzazione di progetti di informatizzazione dell'attività e di fornitura di servizi di rete agli utenti; l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori della vita economica e sociale del Paese, nonchè il coordinamento della ricerca applicata nelle medesime tecnologie; le attività del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nonchè l'attuazione delle relative decisioni; le attività di concertazione del Governo con le parti sociali, per gli aspetti di competenza; salve le competenze attribuite al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, l'attuazione delle decisioni degli organismi comunitari ed internazionali e l'elaborazione delle proposte governative nelle sedi comunitarie ed internazionali. 3. Il Dipartimento di cui al comma 1 si articola in non più di quattro uffici e in non più di dodici servizi. 4. Il Ministro si avvale, inoltre, del centro tecnico di cui all'art. 24 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, e adotta le opportune direttive ai fini del coordinamento dell'attività del centro tecnico e dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione con quella del Dipartimento, anche attraverso l'avvalimento di uffici e delle relative risorse umane e strumentali.". Art. 2. 1. Ai fini del presente Decreto si intende per a) "firma elettronica" l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica |
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